26 Maggio 2025

Pubblicato l’Accordo Stato – Regioni del 17 Aprile 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (approvato il 17/04/2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025) ridefinisce in modo organico durata, contenuti e modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Un aggiornamento atteso da molti operatori del settore e che mira a uniformare e semplificare le regole su scala nazionale, con alcune novità che riguardano da vicino datori di lavoro, amministratori di condominio, tecnici e operatori.

I punti chiave del nuovo Accordo

✅ Formazione diretta da parte del datore di lavoro: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, il datore di lavoro potrà organizzare direttamente la formazione, senza necessità di accreditamento come soggetto formatore. Una semplificazione che allinea le regole nazionali a quanto già previsto in Lombardia e Sicilia.

✅ Esperienza triennale per i soggetti formatori: per organizzare corsi più complessi (RSPP/ASPP, attrezzature, ecc.), i soggetti formatori dovranno dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza.

✅ Nuove regole sul rapporto docente/discente: previsto un massimo di 6 allievi per ogni docente nelle attività pratiche, con estensione dell’obbligo di verbale anche a tutti i corsi, non solo RSPP/ASPP.

✅ Verifiche finali e attestati: introdotto l’obbligo di redigere sempre un verbale finale di verifica per tutti i corsi, e di conservare un fascicolo del corso per almeno 10 anni.

✅ Riconoscimento della formazione pregressa: i corsi già effettuati secondo l’Accordo Stato-Regioni 2011 restano validi come credito formativo.

✅ Nuove articolazioni per i corsi: introdotte durate minime e moduli aggiornati, con focus su rischi specifici (es. ambienti confinati, attrezzature, lavori in quota), e aggiornamenti per le figure di coordinatori della sicurezza, RSPP, Datori di lavoro SPP.

✅ Introduzione della formazione in modalità mista: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning (con precise regole di accreditamento e verifica), aggiornando le precedenti previsioni.

Dal 24 Maggio u.s. è previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi conformi agli accordi precedenti e all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 .

Inoltre, i datori di lavoro saranno tenuti a completare il corso di formazione specifico entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.