26 Marzo 2026

MOG – SSL: la Legge PMI 2026 trasforma l’Articolo 30 del D.Lgs. 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026) della Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, vengono introdotte novità sostanziali al D.Lgs. 81/2008 (TUSL), mirate a rendere i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) uno strumento accessibile anche alle micro e piccole imprese.

Il nuovo assetto dell’Articolo 30 del TUSL

​Il cuore dell’intervento legislativo risiede nella modifica dell’Art. 30 del D.Lgs. 81/2008. Questo articolo disciplina i caratteri dei modelli organizzativi che, se efficacemente attuati, hanno efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prevista dal D.Lgs. 231/2001.

​Fino ad oggi, l’adozione di un MOG è stata spesso percepita dalle PMI come un onere complesso e sproporzionato. La nuova legge introduce un comma aggiuntivo che incarica formalmente l’INAIL di un ruolo proattivo:

  1. Elaborazione di Modelli Semplificati: Entro 120 giorni dal 7 aprile 2026 (data di entrata in vigore della legge), l’INAIL, di concerto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, dovrà redigere modelli di gestione “preconfezionati” e semplificati.
  2. Parametri di Declinazione: Non si tratterà di semplici linee guida teoriche, ma di modelli con parametri precisi per essere adattati alla specifica realtà aziendale.
  3. Supporto Applicativo: L’Istituto non sarà solo il “legislatore tecnico”, ma dovrà fornire supporto gestionale alle imprese per l’effettiva messa in opera dei modelli.

Analisi normativa e continuità con il comma 5-bis

​La riforma non cancella, ma integra il quadro esistente. Resta infatti vigente la previsione dell’Art. 30, comma 5-bis del TUSL, che già demandava alla Commissione consultiva permanente l’elaborazione di procedure semplificate. Tuttavia, il nuovo intervento legislativo accelera il processo e sposta il baricentro operativo sull’INAIL, garantendo una maggiore uniformità e assistenza tecnica diretta.

​L’obiettivo è duplice:

  • Proporzionalità: Adeguare gli obblighi alla reale dimensione dell’impresa (secondo il principio “Think Small First”).
  • Efficacia Esimente: Permettere anche alle micro-imprese di tutelarsi dalle pesanti sanzioni del D.Lgs. 231/2001 in caso di infortuni gravi o omicidio colposo sul lavoro, adottando un modello organizzativo validato e riconosciuto.

Focus: i punti chiave per i professionisti

​Per gli esperti di sicurezza e i consulenti, gli aspetti più rilevanti della Legge 34/2026 sono:

  • Scadenza operativa: Il termine dei 120 giorni per l’INAIL scadrà nell’estate del 2026. Sarà fondamentale monitorare l’uscita di questi modelli per aggiornare i sistemi di gestione dei clienti.
  • Riduzione del rischio sanzionatorio: L’adozione dei modelli semplificati INAIL rappresenterà una “presunzione di conformità” che faciliterà la difesa legale in caso di ispezioni o procedimenti giudiziari.
  • Incentivazione: È probabile che l’adozione di tali modelli sia collegata a futuri sconti sui premi assicurativi INAIL (modello OT23), rendendo l’investimento in sicurezza anche un risparmio economico diretto.

Cronoprogramma della riforma

  • Pubblicazione in GU: 23 marzo 2026.
  • Entrata in vigore: 7 aprile 2026.
  • Termine per i modelli INAIL: Fine luglio/Agosto 2026.

​L’adozione di un sistema di gestione non deve più essere vista come una prerogativa delle grandi industrie, ma come uno scudo necessario e ora, finalmente, più semplice da indossare anche per il piccolo artigiano o la micro-impresa.

Legge-annuale-PMI-11-marzo-2026-n.-34