27 Settembre 2019

Siglato l’Accordo Integrativo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (cod. INPS 414)

SERVIZI FASS DISPONIBILI ANCHE PER LE IMPRESE CHE APPLICANO CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI SISTEMA IMPRESA – CONFSAL.

Con l’accordo 25 settembre 2019 SISTEMA IMPRESA con FESICA-CONFSAL e l’assistenza di CONFSAL, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l e dall’Accordo interconfederale 25 gennaio 2019 di costituzione del fondo F.AS.S. hanno disciplinatol’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi.

Da oggi pertanto anche le imprese che applicano il CCNL del Turismo e Pubblici Esercizi siglato da Sistema Impresa e Confsal, potranno usufruire delle prestazioni offerte dal F.AS.S, il fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui si è dotato il sistema confederale.
L’accordo integrativo che lo consente è stato siglato oggi, a Roma da Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa, Angelo Raffaele Margiotta, segretario Confsal e da Bruno Mariani, segretario Fesica Confsal Nazionale.

«Dopo l’accordo integrativo per i dipendenti delle imprese che applicano il CCNL del Terziario – spiega Tazza – ci è sembrato doveroso allargare la platea anche alle imprese che applicano il CCNL Turismo e Servizi. La volontà è quella di procedere nella stessa direzione e renderlo disponibile per tutti i settori che rappresentiamo. Un ulteriore servizio a favore di imprese e lavoratori che per essere competitive sul mercato, oggi, devono poter garantire la qualità del lavoro ai propri dipendenti che, di contro, migliorano le performance»

Assistenza sanitaria

Con l’accordo interconfederale 25 gennaio 2019 le Parti avevano costituito il fondo di assistenza sanitaria integrativa F.AS.S. (v. nostro Notiziario del 8 febbraio 2019), rimandando la disciplina e la quantificazione della contribuzione ai singoli cc.cc.nn.l.

A decorrere dal 25 settembre 2019 sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri.

Il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 2019, con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo obbligatorio pari a € 12 mensili per iscritto (€ 10 a carico azienda ed € 2 a carico lavoratore), anche in caso di part time, comprensivo del contributo per la promozione dell’assistenza sanitaria di categoria.

Dal mese successivo al 25 settembre 2019, l’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, che rientra negli elementi della retribuzione. L’azienda che omette il versamento di quote e contributi è responsabile verso i lavoratori delle perdite delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dell’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

In sede di prima iscrizione, le aziende devono versare una quota “una tantum” pari a € 30 per lavoratore.

Quadri

Per i dipendenti con qualifica di quadro la contribuzione è pari a € 406,00 annui, di cui € 350,00 a carico del datore di lavoro ed € 56,00 a carico del quadro, comprensivi del contributo per la promozione dell’assistenza sanitaria di categoria.

I contributi sono dovuti in misura intera anche per i quadri part-time, mentre per i quadri con contratto a termine la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro.

Limitatamente al 1° anno il contributo deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’azienda (€ 350,00), ad eccezione dell’annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i quadri già in forza.

In sede di prima iscrizione le aziende devono versare una quota “una tantum”, non frazionabile, pari ad € 340,00 per lavoratore non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.

L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 37,00, per 14 mensilità, che rientra negli elementi della retribuzione. In alternativa, l’azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S.

Norme comuni

Nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi per il finanziamento del Fondo. Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a € 10 mensili e la quota “una tantum” di € 30, nonché il contributo di € 350 annui ed € 340 una tantum per i quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il c.c.n.l.

Orario di lavoro – Riduzione annua

Ai lavoratori assunti dopo il 1° settembre 2019 saranno riconosciute 32 ore di rol per i primi 2 anni e ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli stabilimenti balneari) per i successivi 2 anni. Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera.