Entro il prossimo 28 febbraio (1° marzo), il datore di lavoro deve trasmettere il modello OT23 per la riduzione dei tassi medi di tariffa, relativo agli interventi di prevenzione 2020 con conseguente riduzione del premio assicurativo incassato dall’INAIL. Il modello 2021 è stato aggiornato per consentire di realizzare una prevenzione sui luoghi di lavoro effettiva e non formale. Al riguardo, l’INAIL ha pubblicato una serie di chiarimenti su alcuni interventi specifici che il datore di lavoro può attuare per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro entro il 31 dicembre 2020.

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti l’INAIL ha fornito i chiarimenti ( faq_inail pdf ) su alcuni interventi che il datore di lavoro può attuare per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro e avere così accesso a un calcolo più favorevole del premio assicurativo.
Con le Tariffe dei premi INAIL 2019 (Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019) l’adozione delle misure migliorative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro consente di ottenere la riduzione del tasso medio INAIL anche se il datore di lavoro non ha una positiva storia infortunistica per la PAT o se questa non abbia ancora un biennio completo di attività (art. 23 del Decreto). Oltre alla necessità di possedere la regolarità contributiva per tutto il periodo di fruizione del beneficio, per ottenere la riduzione il datore di lavoro deve migliorare le misure di sicurezza minime, indicate nel D.Lgs. n. 81/08, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per accedere alla riduzione nell’anno 2021 le misure devono essere attuate entro il 31 dicembre 2020 (fatte salve alcune situazioni riferite ad interventi di valenza pluriennale).

Modello OT23 per la riduzione 2021

Annualmente, il modello OT23 per la riduzione, che il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente entro 28 febbraio 2021 (1° marzo), è oggetto di revisione e di modifiche in relazione alla frequenza e gravità degli infortuni che si sono verificati negli anni precedenti. Il modello viene adeguato per renderlo maggiormente utile ad una prevenzione effettiva e non formale (alla riduzione del tasso medio corrisponde una riduzione del premio assicurativo incassato dall’INAIL).
Lo scopo di finanziare una prevenzione effettiva è all’origine del motivo per il quale gli interventi devono essere adeguatamente provati attraverso la documentazione da allegare al momento dell’invio del modello telematico.
I funzionari amministrativi INAIL effettuano una prima verifica della documentazione e della regolarità contributiva ed assicurativa del datore di lavoro.
Il controllo della congruità dell’intervento e della adeguatezza della documentazione a corredo della domanda viene effettuato a campione dai tecnici delle Consulenze regionali.
Nel periodo di 5 anni la riduzione può essere revocata.
Poiché la revisione per l’anno 2021 ha comportato la significativa modifica del modello rispetto a quello del 2020, allo scopo di consentire la scelta migliore degli interventi da adottare senza che il datore di lavoro possa vedersi respingere la domanda o revocare il beneficio a seguito del controllo tecnico a campione, l’INAIL ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti, posti dall’utenza, riferiti a specifici interventi per i quali sono sorti dei dubbi applicativi.

Gli interventi e le risposte di chiarimento

Intervento B-5
Il miglioramento consiste nella installazione sui mezzi aziendali, che ne erano sprovvisti, di sistemi di comunicazione che riducano il rischio di distogliere l’attenzione dalla guida (sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale). Il quesito posto fa riferimento a soggetti che installino i dispositivi in autonomia poiché dotati di officina interna in relazione al tipo di documenti probanti da produrre. La risposta al quesito indica utili, fra gli altri, evidenze della:
– presenza di una officina interna alla ditta;
– installazione sui mezzi (ad esempio, fotografie).
Intervento C-5.1
Il fine dell’intervento è riferito alla prevenzione sanitaria contro l’insorgenza nei lavoratori di malattie cardiovascolari ed oncologiche. Il quesito è relativo alla definizione di “struttura sanitaria” che viene individuata in una:
– struttura fisica, che può essere pubblica o privata, dove vengono erogate prestazioni sanitarie ed in regola con le norme autorizzative regionale.
Intervento D-3
L’intervento prevede la erogazione di micro-formazione di rinforzo alla formazione, normalmente erogata, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quesito è relativo alla definizione di “micro intervento” che viene individuato in:
– erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici di proprietà del datore di lavoro e riferiti alla formazione già erogata nell’anno. Non sono considerate miglioramenti altre modalità di erogazione della micro-formazione comprese quelle in presenza, anche se con un docente qualificato.
Intervento E-3
L’intervento è relativo alla adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ispirato ai criteri UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il quesito è relativo alla possibilità di produrre un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021 (quindi prima della scadenza del termine di presentazione della domanda). La risposta esclude questa possibilità chiarendo che:
– nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l’anno 2020 poiché l’assenza non provocherebbe l’incompletezza di tutto il sistema.
Intervento E-5
Il riferimento normativo dell’intervento si trova nell’art 30 del D.Lgs. n. 81/08 anche secondo le procedure semplificate indicate nel DM 13 febbraio 2014. Il quesito è relativo alla documentazione probante l’attività di controllo esercitato dall’OdV. In sintesi la risposta prevede:
– la predisposizione di una procedura relativa al flusso di informazioni fra la direzione e l’OdV e viceversa;
– la valutazione dell’OdV relativa alla reportistica ricevuta.
Intervento E-17
L’intervento consiste nell’adozione di azioni di miglioramento scaturite dalla analisi dei quasi infortuni che sono considerati un fattore di evidenza del rischio di infortunio. Il quesito è relativo alla definizione di “quasi infortuni” che devono essere caratterizzati:
– dall’assenza di danni o dalla presenza di danni lievi che non comportino l’assenza del lavoratore anche di un solo giorno;
– dalla possibilità di essere valutati in modo da individuare le cause che li hanno determinati;
– dall’essere oggetto di interventi che evitino la possibilità che possano ripetersi.
Intervento F-2
Il miglioramento indicato in questo intervento consiste nel possesso di un proprio defibrillatore anche senza che il datore di lavoro ne abbia l’obbligo. Il quesito è riferito alla effettuazione dei corsi necessari all’uso del BLSD ovvero, data la validità biennale, ovvero se i corsi effettuati nell’anno 2019 possono essere considerati validi per l’anno 2021. La risposta esclude questa possibilità poiché:
– almeno un lavoratore deve avere effettuato il corso nell’anno 2020.
Intervento F-6
L’intervento è relativo alla presenza di un piano di gestione delle emergenze da incendio per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Il quesito è riferito alla valutazione del numero di dipendenti ovvero se il limite massimo di 10 possa essere riferito alle PAT o all’azienda nella sua interezza. La risposta esclude questa possibilità poiché:
– possono accedere al beneficio i datori di lavoro che abbiano massimo 10 lavoratori totali considerando l’azienda nel suo insieme.