Elementi sintomatici di rappresentatività organismo bilaterale EBITEN

Elementi sintomatici di rappresentatività organismo bilaterale denominato – E.BI.TE.N.

In data 19 novembre 2009, presso la sede CONFSAL a Roma in viale di Trastevere n. 60, tramite l’accordo interconfederale nazionale per la costituzione di un organismo bilaterale denominato E.BI.TE.N., e degli E.BI.TE.N. regionali competenti per territorio (Ex. Art. 2, comma 1, lett. H, D. Lgs. 276/2003; art. 2, comma 1, lett. ee, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; art. 51 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008) le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CONFSAL – Confederazione Sindacati Autonomi lavoratori con sede a Roma in Viale Trastevere, 60, C.F. 97279170589;

FESICA – CONFSAL (Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato) con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 05968071000;

CONFSAL – FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 97383450588;

e

– l’organizzazione datoriale SISTEMA IMPRESA (Confederazione delle imprese e dei professionisti) con sede in Crema (CR) via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197

hanno convenuto di costituire, a mezzo di atto notarile, ai sensi dei seguenti articoli:

  • art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003;
  • art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
  • art. 51 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

un organismo bilaterale denominato in sigla E.BI.TE.N. il quale svolge su tutto il territorio nazionale ogni attività prevista dalla normativa vigente in capo agli “enti bilaterali” e agli “organismi paritetici”, prioritariamente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In sintonia con le previsioni dell’Accordo Interconfederale l’E.BI.TE.N. è stato costituito anche per mezzo di atto notarile a Cremona, in data 9 dicembre 2009 (REPERTORIO N.1756; RACCOLTA N.872) presso il Notaio Dr. Francesco Scali .

L’E.BI.TE.N., costituisce pertanto lo strumento operativo delle Parti Sociali in materia di welfare, occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuato dalle Parti Sociali nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti per discussione.

L’E.BI.TE.N. con RISOLUZIONE N.25/E dell’Agenzia delle Entrate del 8 aprile 2013, ha visto riconosciuta la causale del contributo (“ENBI”) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale medesimo e in data 14 maggio 2013 ha attivato tale sistema di riscossione grazie alla circolare INPS n.80.

Le parti attraverso il sopramenzionato Accordo Interconfederale hanno convenuto di sviluppare un sistema di bilateralità intersettoriale e trasversale per tutti i CCNL. in grado di razionalizzare in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla normativa vigente in capo agli enti bilaterali e agli organismi paritetici fornendo un servizio snello ed efficace.

In particolare l’”Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del 18 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni affida ad E.BI.TE.N. tutte le attività del comune sistema di rappresentanza in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro.

LE PARTI SOCIALI

L’E.BI.TE.N. è stato costituito tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

1) CONFSAL – Confederazione Sindacati Autonomi lavoratori con sede a Roma in Viale Trastevere, 60, C.F. 97279170589. www.CONFSAL.it

La CONFSAL è una delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale riconoscimento le è stato conferito per il settore pubblico dalle rilevazioni dell’Aran – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e per il settore privatistico dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro in forza di contratti e negoziati stipulati, nonché della diffusione sul territorio nazionale (www.confsal.it).

In aggiunta la circolare MLPS 14/95 identica quali maggiormente rappresentative le OO.SS. presenti al CNEL tra cui si annovera la CONFSAL:

Presenze CONFSAL in organismi istituzionali:

– CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro con un rappresentante;

– Commissione Consultiva per la salute e sicurezza presso il ministero del lavoro ex art.6 d.lgs. 81/‘08;

– CIV – Comitato Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP con due rappresentanti;

– CIV – IPOST (Postelegrafonici) con 1 rappresentante;

– In sottocomitati INPDAP con due rappresentanti;

– Nel Comitato Nazionale INPS Pensionati Dipendenti con un rappresentante;

– In Comitati Regionali e Provinciali INPS e NEI CLES – Comitati per l’emersione del lavoro sommerso;

– Comitato di Sorveglianza PON – piani occupazionali nazionali;

– CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo;

– C.I.V. INAIL;

– C.I.V. INPS;

2) FESICA – CONFSAL (Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato) con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 05968071000. www.fesica.it

Fesica CONFSAL è un sindacato autonomo che nasce nel 1992 con l’intento di costituire una forza sindacale libera dai partiti e da ideologie.

Fesica CONFSAL si prefigge di operare  per la realizzazione della tutela e della valorizzazione del lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e sociale del Paese.

L’iniziativa di Fesica CONFSAL è ancorata ai saldi principi di democrazia, pluralismo ed indipendenza, quali supporti necessari finalizzati a garantire un effettivo protagonismo partecipativo, e interpreta quelle aspettative del mondo del lavoro deluse dalla politica dei sindacati a forte caratterizzazione ideologica (www.fesica.it).

3) CONFSAL – FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna n. 58, C.F. 97383450588. www.confsalfisals.it

CONFSAL Fisals è una Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori Stranieri, la quale opera nell’ambito delle attività di diffusione e di penetrazione nel territorio italiano.

E’ un’associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica.  Ne possono far parte tutti i cittadini stranieri intra ed extra comunitari che prestano la loro attività lavorativa in Italia.

CONFSAL Fisals è un’organizzazione indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo ed opera a garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, affermando perciò la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale (www.confsalfisals.it).

e la Parte Sociale datoriale:

4) SISTEMA IMPRESA (Confederazione delle imprese e dei professionisti) con sede in Crema (CR) via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 www.sistemaimpresa.org

Il Sistema associativo rappresenta, ad oggi, oltre 167.000 tra micro, piccole e medie imprese dei comparti del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell’Agricoltura, dell’Artigianato e dell’Industria con un indotto di circa 1.047.000 addetti.

A Sistema Impresa è stata riconosciuta la natura di Associazione a carattere nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 agosto 2010 Prot. Ministeriale N. 15/ IV/ 0018001/ MA002.A003.

Sistema Impresa è aderente a COLDIRETTI dal 21 Febbraio 2019.

RAPPORTI SISTEMA IMPRESA – INAIL – E.BI.TE.N. – FORMAZIENDA

La Confederazione promuove inoltre forme di collaborazione a vari livelli volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo del Paese. Un esempio di tali collaborazioni è l’accordo quadro tra l’INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e Sistema Impresa (determinazione presidenziale INAIL N.145 del 21/04/2015) finalizzato a conseguire significative iniziative sul territorio nazionale in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cui ha fatto seguito il “Protocollo d’Intesa” del 25 giugno 2018  di durata triennale, con scadenza il 25 giugno 2021, che, in rapporto di continuità con l’Accordo quadro precedentemente scaduto il 28 aprile 2018, si pone tra gli obiettivi la pubblicazione di tre diversi esempi di attuazione di Modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la salute e sicurezza sul lavoro nei settori commercio, turismo e servizi. Il Protocollo individua E.BI.TE.N. quale strumento operativo delle Parti ai fini del raggiungimento degli obiettivi oggetto dell’accordo.

A livello Regionale sono stati inoltre sottoscritti con INAIL altri 2 accordi:

  • Accordo INAIL Liguria – E.BI.TE.N. Liguria – Confsal Liguria – Sistema Impresa del 17 dicembre 2019;
  • Accordo INAIL Sicilia – E.BI.TE.N. Sicilia – SISTEMA IMPRESA Sicilia del 23 settembre 2020.

A livello provinciale è stato sottoscritto il seguente Accordo:

  • Accordo INAIL Mantova e Cremona – E.BI.TE.N. Lombardia – ATS Valpadana del 30 ottobre 2019.

Sistema Impresa e CONFSAL sono le Parti Sociali costituenti il Fondo Formazienda – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua. Formazienda contribuisce ad accrescere la cultura della formazione nelle imprese grazie al finanziamento di piani formativi. www.formazienda.com

In base a tutto quanto sinteticamente sopra illustrato si ritiene che venga rispettata la corrispondenza al requisito normativo che prevede che l’Ente Bilaterale/Organismo Paritetico sia costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

SETTORI DI RIFERIMENTO – CCNL INDIVIDUANTI E.BI.TE.N.

La sentenza della Corte Costituzionale n°176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione.

La “settorialità” dell’ente pertanto, in base alla sentenza succitata, deriva dai Contratti Collettivi di Lavoro che lo individuano quale ente bilaterale di riferimento.

Ognuno, in ossequio all’art. 39 della Costituzione, è libero di applicare il CCNL che ritiene più opportuno nel rispetto dell’art. 36 della Cost. effettuando una valutazione ponderale in merito all’allineamento (vedi sentenza Consulta n.51/2015 che ha riconosciuta come legittima l’espressione usata dal Legislatore nell’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008) ai “parametri retributivi” e ai “trattamenti economici complessivi” previsti dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori di riferimento; tale “armonizzazione” nella contrattazione che individua l’E.BI.TE.N. quale organismo bilaterale di riferimento è stato effettuata escludendo tout court il fenomeno del c.d. “Dumping” contrattuale.

L’attività delle Parti Sociali Sistema Impresa e CONFSAL, unitamente alle Associazioni rappresentative settoriali ad esse aderenti, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, si è tradotta nella sottoscrizione per discussione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro regolarmente depositati al CNEL e presso gli organi competenti:

  • CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, sottoscritto in data 18 dicembre 2012;
  • CCNL terziario: commercio, distribuzione e servizi, sottoscritto in data 1 luglio 2013;
  • CCNL turismo e pubblici esercizi, sottoscritto in data 28 maggio 2014;
  • CCNL per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
  • CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del settore servizi alla persona, sottoscritto in data 15 luglio 2014;
  • CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, sottoscritto in data 14 giugno 2016;
  • C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, sottoscritto in data 19 febbraio 2020;
  • CCNL Colf e Badanti, sottoscritto il 25 giugno 2018.

PRESENZA TERRITORIALE

Corrispondenza al requisito normativo che prevede che l’Ente Bilaterale sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.

L’E.BI.TE.N. si articola sul territorio nazionale attraverso Enti Bilaterali regionali (costituiti su iniziativa delle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori e della stessa organizzazione sindacale datoriale soci dell’Ente Bilaterale Nazionale), quali ad esempio:

  • E.BI.TE.N. LOMBARDIA C.F. 01364250199 a rogito notaio Dott. Tommaso Gianì in data 2 settembre 2005 (rep. N. 82974 racc. N.13091)
  • E.BI.TE.N. MARCHE C.F. 02468130428 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 6 maggio 2010 (rep. N.27.608 racc. N.9.614)
  • E.BI.TE.N. CAMPANIA C.F. 95129780631 a rogito notaio Dott. Maurizio Savio in data 26 febbraio 2010 (rep. N. 2480 racc. N. 1673)
  • E.BI.TE.N. PIEMONTE C.F. 10550720014 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.765 racc. N. 10.435)
  • E.BI.TE.N. LIGURIA C.F. 02047770991 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.766 racc. N. 10.436)
  • E.BI.TE.N. SICILIA C.F. 02433470818 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.767 racc. N.10.437 )
  • E.BI.TE.N. VENETO C.F. 03701710240 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.764 racc. N.10.434 )
  • E.BI.TE.N. LAZIO C.F. 11479511005 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.769 racc. N.10.439 )
  • E.BI.TE.N. EMILIA ROMAGNA C.F.02616070344 a rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.768 racc. N.10.438 )
  • E.BI.TE.N. PUGLIA C.F. 93145650755
  • E.BI.TE.N. SARDEGNA C.F./P.IVA: 03895190928

Presumibilmente entro la fine dell’anno in corso l’articolazione regionale si svilupperà anche nelle rimanenti regioni italiane.

CONCLUSIONE

In base al presente rapporto emerge non solo il rispetto del requisito normativo circa la rappresentatività delle Parti Sociali costituenti E.BI.TE.N. ma anche la sua presenza e operatività sul suolo nazionale. A ciò si aggiunge che la Contrattazione Collettiva, alla base dell’adesione all’ente da parte delle imprese, ha come principio ispiratore l’allineamento retributivo e normativo con quella più diffusa con la sola differenziale in merito all’organismo bilaterale di riferimento e alla tipologia e modalità di erogazione dei servizi da quest’ultimo erogati direttamente o in partenariato/convenzione con altri enti sul suolo nazionale.

Per comodità di chi legge si riporta pedissequamente la normativa di riferimento in merito agli organismi bilaterali alla base del presente documento e più volte richiamata:

  • l’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
  • l’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
  • l’art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che “sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”; 
  • l’articolo 30 del D.lgs. 106/09 inserisce al D.lgs.81/08 i seguenti commi:
  • 51 comma 3-bis – “gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”;
  • 51 comma 3-ter. – “ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.

 

 

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